Il principale danno per la salute legato all’esposizione al radon è un aumento statisticamente significativo del rischio di tumore polmonare. A livello mondiale, il radon è considerato il contaminante radioattivo più pericoloso negli ambienti chiusi ed è stato valutato che il 50% circa dell’esposizione media delle persone a radiazioni ionizzanti è dovuto al radon.
I livelli massimi di riferimento sono quelli indicati all’art. 12:
• 300 Bq/m3 in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria per le abitazioni esistenti;
• 200 Bq/m3 in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria per abitazioni costruite dopo il 31 dicembre 2024;
• 300 Bq/m3 in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria per i luoghi di lavoro;
e le specifiche indicazioni tanto per luoghi di lavoro quanto per ambienti di vita sono contenute negli articoli dal 16 al 19.
Regione Lombardia già da anni, con
decreto n. 12678 del 21 dicembre 2011, ha adottato le “
Linee Guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor”, quale azione finalizzata alla tutela della salute del cittadino e alla riduzione dell’incidenza del tumore polmonare. Tale documento, che rappresenta uno strumento operativo per i Comuni, per i progettisti e per i costruttori di edifici, fornisce indicazioni e suggerimenti riguardanti la realizzazione di nuovi edifici radon-resistenti e descrive le misure per ridurre l’esposizione al gas radon nel caso di edifici esistenti, in sinergia con gli interventi finalizzati al risparmio energetico.
Le
Linee Guida costituiscono peraltro direttiva, ai sensi dell’art.124 della l.r. n. 33/2009. A tal fine, nell’ambito dei precedenti Piani Regionali della Prevenzione, con specifiche informative e puntuale monitoraggio fin dal 2011, i Comuni lombardi sono stati invitati all’inserimento nei Regolamenti Edilizi Comunali (REC) di specifiche norme tecniche in materia di tutela dal rischio radon. Con la recente
legge regionale n. 3/2022 si è giunti a rendere di fatto obbligatorio per i Comuni l’integrazione del REC, con termine ultimo fissato all’8 marzo 2023.
Gli esiti delle attività di monitoraggio dello stato di effettivo recepimento delle indicazioni nei regolamenti edilizi piuttosto che nei Piani delle Regole dei rispettivi PGT (Piani di Governo del Territorio) condotte dalla D.G. Welfare - Struttura Ambienti di Vita e di Lavoro della U.O. Prevenzione negli ultimi anni sono consultabili fino al 2021.
Al fine di agevolare l’attività dei professionisti sono resi disponibili gli schemi tipo ad alta risoluzione, parte integrante del D.D.G. 12678 del 21 dicembre 2011, liberamente utilizzabili nella progettazione a condizione di citarne la fonte.
Sono altresì diverse le azioni ulteriori che la legge regionale 3/2022 dispone in applicazione del D.Lgs 101/2020. In particolare, i riferimenti sono costituiti:
• dall’art. 2 comma 1 nella parte che modifica e integra la l.r. 33/2009 all’articolo 66 aggiungendo per il radon gli articoli dal 66 terdecies al 66 septiesdecies)
• dall’art. 3 comma 1 che modifica l’art. 3 della l.r. 7/2017.
In ottemperanza alle disposizioni normative citate, Regione Lombardia, in stretta collaborazione con la U.O a valenza regionale in tema radon assegnata con DGR 6608 del 30 giungo 2022 ad ATS di Brescia, ha attivato sia campagne di informazione e sensibilizzazione, tra cui il convegno regionale tenutosi in data 11 maggio 2023 sul tema "RADON - dal livello europeo a quello regionale" (vedi link ai materiali dell’evento a fondo pagina), sia individuato, con il supporto tecnico di ARPA, le cosiddette "aree prioritarie" per il rischio radon, in conformità ai criteri di cui al D.Lgs 101/2020, in procinto di formale approvazione e pubblicazione.
Proprio con riferimento alla l.r. 7/2017 si ricordano gli adempimenti indicati all’art.3 qualora si decida per un recupero di seminterrati ad uso abitativo, ovvero:
- attestazione dell’avvenuta realizzazione di almeno una misura tecnica correttiva per la mitigazione o il contenimento dell’accumulo di gas radon all’interno dei locali e, ove tecnicamente realizzabile, dell’avvenuta predisposizione di un’ulteriore misura tecnica correttiva per la rimozione di tale gas;
- completamento della misurazione della concentrazione media annua di attività di radon in aria entro ventiquattro mesi dalla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 24 del d.p.r. 380/2001.
- in caso di permanenza di livelli di gas radon superiori ai livelli di riferimento, obbligo di applicazione delle misure tecniche correttive per conseguire il risanamento dei locali e effettuazione di ulteriore misurazione.